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La controriforma del lavoro sta passando con la “fiducia”!

In mattinata dopo il quarto e ultimo voto di fiducia si terranno, in diretta tv, le dichiarazioni di voto e il voto finale di Palazzo Madama sul provvedimento, che poi passerà all’esame della Camera.

Ricordatevi sempre di chi voterà questa “legge” che reintroduce lo schiavismo sui luoghi di lavoro, riduce quasi a zero gli ammortizzatori sociali, cementifica la condizione dei precari a vita, allargandola – “per equità” a tutto il mondo del lavoro.

 

Ecco il testo in votazione.

pdfsecondo-maxiemendamento.pdf2.82 MB (ammortizzatori sociali)

terzo-maxiemendamento.pdf(fondo di solidarietà e integrazioni salariali)

quarto-maxiemendamento.pdf(maternità e servizi per l’impiego)



Che di abolizione dell’articolo 18 si debba parlare non lo diciamo soltanto noi, anche se il segretario fallimentare della Cgil Susanna Camusso, continua  a negarlo come un bambino con dita sporche di marmellata. Se non credetea noi, “comunisti cattivi”, potete leggervi la sintesi fatta da Il Sole 24 Ore, organo di Confindustria, già ieri sera.

Articolo 18: licenziamento economico, reintegro solo in alcuni casi

La riforma del mercato del lavoro cambia l’articolo 18. Con il via libera al primo dei quattro maxiemendamenti alla riforma del lavoro sui quali il governo ha chiesto la fiducia cambiano le regole sui licenziamenti. Ecco come.

Resta nullo il licenziamento discriminatorio
Resta sempre nullo il licenziamento discriminatorio intimato, per esempio, per ragioni di credo politico, fede religiosa o attività sindacale.

Nel licenziamento per motivi economici reintegra solo in alcuni casi
Sul licenziamento per motivi economici, poi, in caso di annullamento da parte del giudice, ci sarà la reintegra del lavoratore solo in alcuni casi. Diversamente gli spetterà un’indennità risarcitoria onnicomprensiva che andrà da un minimo di 12 a un massimo di 24 mensilità.

La conciliazione obbligatoria non sarà bloccata da una malattia fittizia
La procedura di conciliazione poi – obbligatoria per i licenziamenti economici – non potrà più essere bloccata da una malattia “fittizia” del lavoratore. Uniche eccezioni saranno maternità o infortuni sul lavoro.

Nei licenziamenti disciplinari minore discrezionalità del giudice
Nei casi dei licenziamenti disciplinari (giusta causa o giustificato motivo soggettivo) ci sarà minor discrezionalità del giudice nella scelta del reintegro, che sarà deciso solo sulla base dei casi previsti dai contratti collettivi e non più anche dalla legge.

Un giudice viene obbligato a mettere una sentenza in base a una norma contrattuale, anziché alla Legge. A questa svolta anche la magistratura viene ridotta a semplice appendice dell’azienda…


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