Si è tenuta mercoledì 10 novembre l’udienza della prima sezione della corte di cassazione sul ricorso contro la decisione del Riesame che aveva confermato il sequestro dell’archivio storico di Persichetti.
Per la Corte di cassazione allo stato attuale delle indagini è legittimo ipotizzare che la diffusione, l’8 dicembre 2015, a meno di 48 ore della pubblicazione ufficiale, di alcune pagine della prima bozza di relazione annuale della commissione Moro 2, rientri nella fattispecie del reato di rivelazione di notizie riservate.
I giudici della suprema Corte hanno rigettato il ricorso presentato dall’avvocato Francesco Romeo contro la decisione del tribunale del riesame che nel luglio scorso aveva modificato il capo d’imputazione da cui era scaturito il sequestro, l’8 giugno precedente, del mio archivio storico e delle cartelle cliniche e scolastiche dei miei figli e di altro materiale amministrativo e strettamente personale della mia famiglia.
All’epoca i giudici del Riesame non avevano accolto l’impianto accusatorio presentato dal pm Eugenio Albamonte, sulla base del quale Polizia di prevenzione, Digos e Polizia postale mi avevano fermato in strada ed avevano poi perquisito per l’intera giornata l’abitazione della mia famiglia portando via tutti i miei strumenti di lavoro: computer, telefonino, tablet e altri supporti su cui era raccolto il mio intero archivio digitale, ed in parte anche del materiale cartaceo, tra cui alcuni schizzi della via di fuga seguita dal commando brigatista che portò a termine il rapimento di Aldo Moro, il 16 marzo del 1978, utilizzati per la ricostruzione della vicenda e confluiti nelle pagine del primo volume sulla storia delle Brigate rosse, uscito presso Derviveapprodi nel marzo 2017.
I giudici del Palazzaccio hanno ritenuto valida la correzione delle iniziali contestazioni mosse dalla procura e che poggiavano sul “favoreggiamento e l’associazione sovversiva con finalità di terrorismo ed eversione dell’ordinamento costituzionale”.
Le motivazioni della decisione, estremamente laconica nella formulazione del dispositivo, «la corte rigetta il ricorso e condanna alle spese processuali», verranno rese note non prima di tre settimane.
Durante l’udienza, tenutasi il 10 novembre, il procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso ritenendo «in re ipsa» la dimostrazione del reato, provando a celare dietro l’esercizio retorico della tautologia la propria carenza argomentativa.
L’avvocato Romeo nel sottolineare le carenze di motivazione del Riesame ha ricordato come l’unica figura titolata per legge ad apporre il segreto di Stato è il Presidente del consiglio e che non esiste alcuna fonte giuridica che apparenti il Presidente di una commissione parlamentare alle funzioni proprie del capo del governo.
Perché una informazione possa rientrare nell’ambito della tutela del segreto di Stato o del segreto politico – ha aggiunto – occorrono specifici requisiti assenti in una bozza di elaborato parlamentare che sarebbe stata resa nota a poche ore di distanza dal sua diffusione.
Il destino pubblico della bozza in questione è un dato che rende vana qualsiasi ipotesi di danno per la sicurezza dello Stato e della Costituzione. Come può esserci violazione di segreto in un testo redatto per essere deliberato e reso di pubblico dominio?
Contraddizioni irrisolvibili che il collegio di Cassazione ha preferito sorvolare.
Oltretutto le bozze di relazione non rientrano nemmeno tra i materiali sui quali la commissione parlamentare poteva apporre, tramite il suo presidente, un qualsiasi livello di classificazione.
Stando alla normativa interna che la stessa commissione aveva deliberato al momento di avviare i propri lavori, le bozze prodotte non erano assimilabili a documenti giudiziari, documenti amministrativi o di governo classificati, documenti privati o classificati al momento dell’acquisizione.
La richiesta di riservatezza aveva dunque un semplice valore funzionale legato a “ragioni di opportunità”: consentire la conduzione dei lavori e delle discussioni in serenità, senza pressioni o turbative esterne.
Le notizie riservate che hanno rilevanza penale devono essere omogenee a quelle oggetto di segreto di Stato, non sembra questo il caso anche perché la vicenda dell’abbandono in via Licinio Calvo delle vetture utilizzate dai brigatisti in via Fani e la suggestiva ipotesi di un garage o di una base compiacente nella zona, notizie contenute nelle pagine della bozza incriminata, sono argomento dibattuto da almeno tre decenni: fin dai tempi del primo processo Moro, affrontato nella prima commissione d’inchiesta sul sequestro e tema di un’ampia pubblicistica complottista.
Se queste fake news sono assimilabili a segreti di Stato, è folta la schiera di chi lo ha violato impunemente da decenni.
La decisione della suprema Corte rende ancora più intricata la vicenda perché il prossimo 17 dicembre il Gip Valerio Savio dovrà pronunciarsi sulla legittimità del sequestro dell’archivio senza tener conto della decisione del tribunale del riesame e della cassazione.
La giustificazione giuridica del sequestro resta infatti ancorata alle ipotesi di accusa iniziali – il favoreggiamento e l’associazione sovversiva – già bocciati dal Gip quando ha rigettato la richiesta di incidente probatorio.
A dicembre il giudice dovrà dire se le modalità del sequestro sono state eseguite correttamente o se sono andate oltre il mandato senza che sia intervenuta a sanarle la successiva ratifica del pubblico ministero.
La polizia è entrata in casa con un’indicazione limitata alla ricerca di materiali afferenti alla commissione Moro 2, ma all’atto del sequestro ha svaligiato l’intero archivio informatico del nucleo familiare, portando via materiali legalmente raccolti in altre sedi: archivio centrale dello Stato, archivio del tribunale, archivio della commissione stragi, biblioteche e fonti aperte.
Nulla a che vedere con i materiali della commissione scaricati tutti via web dal sito di un noto membro della commissione stessa.
Cosa farà il pm Albamonte nel caso il Gip dovesse accogliere la richiesta dell’avvocato Romeo e dissequestrare tutto l’archivio o buona parte di esso?
Risequestrerà nuovamente l’archivio sulla base del nuovo capo d’imputazione suggerito dal Riesame e convalidato dalla Cassazione?
Impazzirebbe anche Kafka…
* da Insorgenze.net
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