Il diritto internazionale può essere piegato alle esigenze della guerra ibrida?
Il concetto di “Stato di diritto” – inteso come modello statale basato sulla limitazione dei pubblici poteri del governo da parte della legge – rappresenta la radice dei più moderni ordinamenti dei paesi occidentali che ad oggi si definiscono “democrazie liberali”, in primis Italia, Francia, Germania, come la stessa Unione Europea, così come l’Inghilterra, il Canada e gli USA nella propria concezione del “Rule of Law”.
Se, tuttavia, i fondatori di tale pensiero gius-filosofico concepivano il diritto quale strumento da astrarre totalmente dalle “influenze” della politica e dalle esigenze dei governanti (dalla tripartizione dei poteri di Montesquieu alla “dottrina pura del diritto” di Kelsen), la tendenza alla militarizzazione e la logica della guerra ibrida di USA, NATO e UE sembrano avere ufficialmente tradito questo assunto.
Di fatto, anche in Italia il Ministero della Difesa ha dimostrato una particolare attenzione verso l’utilizzo degli strumenti del c.d. “lawfare”. È quanto emerge dal documento “Il lawfare: l’uso ibrido della legge”, redatto dall’Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze, 27° corso, 3a sezione, 13° gruppo di lavoro e pubblicato dal Centro Alti Studi Difesa (CASD) e dall’Istituto di Ricerca e Analisi della Difesa (IRAD) a giugno 2025.
Al suo interno, i ricercatori propongono un’ampia disamina di tale materia, definita come “l’uso strategico del diritto per perseguire obiettivi di politica internazionale paragonabili a quelli ottenibili mediante strumenti bellici, ma senza ricorrere alla forza militare convenzionale”.
Il fine dello studio sarebbe quello di evidenziare l’importanza dell’utilizzo del lawfare nelle dinamiche geopolitiche odierne, ove il diritto viene presentato come un “vero e proprio campo di battaglia” in cui diversi attori internazionali (entità statali e non, come ONG, multinazionali e gruppi armati) “nemici” ma anche “alleati” hanno sviluppato una strategia di utilizzo offensivo e difensivo a tutela dei propri interessi.
Tra i punti più rilevanti dell’elaborato, vale la pena evidenziare, in primis, l’elaborazione dei diversi tipi di lawfare: giudiziario (uso mirato di organismi giurisdizionali per delegittimare l’avversario, come denunce alla CPI o alla CIG); economico (ricorso a dazi doganali ); militare (uso di Forze Armate in luogo di quelle di Polizia per deterrenza); geo-politico (giustificazione di rivendicazioni territoriali tramite diverse interpretazioni di norme giuridiche o ricorsi a organismi internazionali); informativo (sfruttamento di mezzi di comunicazione per diffondere prove di crimini di guerra o illeciti internazionali, al fine di sensibilizzare le masse e fare pressione sui governi).
In secondo luogo, si osserva come tale strumento abbia già trovato amplia applicazione nei contesti di conflitto e competizione geopolitica, ricordando tra i vari esempi l’istituzione del Tribunale Penale Internazionale per l’ex-Jugoslavia, le sanzioni economiche USA volte ad escludere Iran e Russia dal sistema SWIFT ma anche casi di accordi internazionali tra stati e multinazionali orientati dalla protezione degli investimenti, come in Philip Morris vs Australia.

La lente attraverso cui viene letto, poi, il confronto tra gli ordinamenti degli stati nello scenario globale si basa sul Rule Of Law Index (ROLI) 2024, un metro di valutazione degli ordinamenti giuridici statali tarato sugli istituti tipici del modello gius-filosofico occidentale, che ancora una volta viene proposto come unico criterio di discrimine tra chi è “giardino” civilizzato e chi è “giungla” da rieducare. A riguardo, giova evidenziare come tale indice collochi strumentalmente ai vertici i paesi delle “democrazie liberali” e i propri proxies, mentre in fondo vengono collocati tutti i paesi del Sud globale, tra cui figurano anche paesi dotati di scuole e istituzioni filosofiche, politiche e giuridiche ultracentenarie.
Con riguardo ai soggetti attori, dopo aver rappresentato il diverso utilizzo da parte di realtà statali medio-piccole e regionali del lawfare (es. Turchia, Arabia Saudita, Serbia, Qatar), l’interesse principale dello studio si concentra sulla strategia statunitense, i paesi occidentali, la Federazione Russa, la Cina, i paesi asiatici (in competizione ed equilibrio diplomatico con la Cina), l’Iran e il c.d “conflitto israelo-palestinese”.

Con una narrazione formalmente neutrale dei diversi casi-studio, il documento sembra attribuire ad ogni protagonista una sorta di ruolo nell’attuale definizione della crisi geopolitica, tale per cui gli USA si caratterizzano per un uso più conservativo e coercitivo del diritto in quanto ad oggi rischierebbero di perdere la propria egemonia nei mercati mondiali.
I paesi della UE si ritrovano più soggetti ad attacchi propagandistici da parte dei paesi “autoritari”, necessitando di uno sviluppo dei propri strumenti di lawfare difensivo, subendo anche pregiudizi dalle misure conservative degli USA come coi dazi.
Alla Federazione Russa si attribuisce un pericoloso ruolo d’avanguardia nell’utilizzo strumentale del diritto interno e internazionale per perseguire fini espansionistici e consolidare rapporti con paesi africani e asiatici.
La Cina viene rappresentata come un attore di primo piano, che avrebbe fatto ricorso alla manipolazione del diritto internazionale per affermare il proprio dominio su Taiwan e sulle coste del mare cinese e avrebbe creato relazioni geopolitiche e giuridiche strategiche in Africa e Asia tramite progetti di cooperazione come la Via della Seta;
All’Iran si imputa un tentativo di giustificare tramite il ricorso a strumenti del proprio diritto interno e della sicurezza nazionale la persecuzione di attivisti anti-regime residenti all’estero.
Infine su Palestina e Israele lo studio descrive il ricorso dei rappresentanti di ANP e Hamas a campagne mediatiche e giurisdizionali contro l’entità sionista, volte a screditarlo e isolarlo a livello internazionale, mentre i diplomatici israeliani avrebbero più volte negato in sede ONU la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della Palestina come stato, presentando queste come strategie adottate da ambe le parti al fine di sostenere le proprie pretese territoriali. Insomma, una narrazione totalmente astratta e che non riconosce le responsabilità storiche coloniali e imperialiste delle “democrazie liberali” nella conformazione dell’attuale quadro geopolitico.
Nelle conclusioni, l’analisi riflette sulle opportunità derivanti da un utilizzo mirato del lawfare “quantomeno difensivo” per l’Italia e per la NATO, le quali dovrebbero, dunque, puntare su un adattamento delle proprie strutture sul tema, auspicando un aggiornamento dell’Allied Joint Publication 01 della NATO, tramite l’incorporazione tra gli instruments of power, Diplomatico, Informativo, Militare e Economico (DIME), anche del Lawfare (DIMEL).
Insomma, se già qualche mese fa abbiamo segnalato il modo in cui la guerra ibrida viene concepita dal ministero di Crosetto come scusa valida per attaccare la libertà d’informazione e dissenso sul fronte interno, questo documento prodotto dai settori della ricerca accademica militare dimostra come la guerra e la militarizzazione possano generare contraddizioni sempre più insanabili sul piano materiale e sovrastrutturale, pur di proporre una soluzione alla crisi del modo di produzione capitalistico.
Anche qui, il pericolo di una compressione sempre maggiore degli spazi politici per chi si oppone a tale tendenza si fa sempre più grande. D’altronde, la stessa dottrina pura del diritto dovette cedere con la Seconda Guerra Mondiale a quella dello “Stato d’eccezione” di Carl Schmitt, una concezione fascista e reazionaria del diritto nata e cresciuta proprio dalla crisi dell’epoca liberale, nel cuore nero dell’Europa.
- © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO
Ultima modifica: stampa
