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Decreto Sicurezza bis: come violare la Costituzione in soli diciotto articoli

Che Matteo Salvini – e la visione politica che lui rappresemta – non sia, diciamo così, molto interessato a rispettare alla lettera i dettami della Costituzione e le regole che tengono in piedi l’assetto democratico di questo paese non lo diciamo noi. Lo esplicita lo stesso (ex?) Ministro dell’Interno nonché (ex?) vicepremier con le sue esternazioni, con le sue comunicazioni social, con la sua visione politica e sociale che esprime quasi ogni cosa faccia.

Il problema, naturalmente, è che a rappresentare un approccio vagamente antidemocratico non è una persona qualunque. E’ il vicepresidente del Consiglio, appunto, nonché Ministro dell’Interno.

Che poi è la stessa persona che sta chiedendo “pieni poteri” al popolo per governare: ma chi governa, in Italia, lo fa solo con i poteri che gli attribuisce la Costituzione.

Ce n’è un altro, di problema, che forse al momento è quello principale: l’inserimento nell’ordinamento legislativo di provvedimenti che abbiano il sapore dell’incostituzionalità.

Parliamo ovviamente del decreto sicurezza bis, l’ultima fatica – pare – del governo gialloverde prima della caduta: approvato in Senato i primi di agosto, si compone di diciotto articoli. I primi cinque si riferiscono esplicitamente al soccorso in mare, gli altri intervengono sul codice penale rispetto la gestione dell’ordine pubblico, con particolare attenzione alle manifestazioni di protesta e sportive.

Cosa preveda questo decreto ormai è noto: il ministro dell’Interno “può limitare o vietare l’ingresso il transito o la sosta di navi nel mare territoriale” per motivi di sicurezza, quando si pensa che sia stato violato il testo unico sull’immigrazione e sia stato compiuto il reato di “favoreggiamento dell’immigrazione clandestina”.

E’ prevista una sanzione va da 150 mila euro fino a un milione per il comandante della nave “in caso di violazione del divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane”. Come sanzione aggiuntiva è previsto anche il sequestro della nave. Sono stanziate 500 mila euro per il 2019, un milione di euro per il 2020 e un milione e mezzo per il 2021 per il contrasto al reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e per operazioni di polizia sotto copertura. Questo per quel che riguarda il soccorso. Spunta poi una nuova fattispecie delittuosa per sanzionare chi nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, utilizza – in modo da creare concreto pericolo a persone o cose – razzi, fuochi artificiali, petardi od oggetti simili, nonché facendo ricorso a mazze, bastoni o altri oggetti contundenti o comunque atti ad offendere”. Sono previste aggravanti “qualora i reati siano commessi nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico”. Il ministero della Giustizia è autorizzato ad assumere, per il biennio 2019-2020, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata annuale, un contingente massimo di ottocento unità di personale amministrativo non dirigenziale” e a stanziare “3.518.433 euro per il 2019 e 24.629.026 euro per il 2020”. Nelle manifestazioni sportive è inoltre previsto il Daspo (divieto di accesso) per “coloro che siano denunciati per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza”; “coloro che risultino avere tenuto, anche all’estero, sia singolarmente che in gruppo, una condotta finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione”; “coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti”.

Anche solo a leggerne un riassunto, il dubbio che assale è stato lo stesso per molti: ma questa roba non è anticostituzionale?

Ad esempio, per il costituzionalista Gaetano Azzariti potrebbe esserlo: «A mio parere il decreto da un lato è contraddittorio» ha dichiarato in una intervista al quotidiano La Repubblica. «Dall’altro – ha aggiunto – per alcuni profili, si pone in contrasto con la Costituzione. Gli articoli 1 e 2 sui divieti d’ingresso, sulle multe e sul sequestro delle navi, impongono il rispetto degli obblighi internazionali ma, al tempo stesso, li contraddicono prevedendo limiti o divieti incompatibili con il diritto del mare, nonché con la Costituzione. Non è possibile prevedere sanzioni comminate nei confronti di atti doverosi (il salvataggio di oersine in mare, ndr). Spesso si dimentica che gli obblighi di soccorso non trovano radici solo nel diritto internazionale, ma anche in quel fondamentale dovere inderogabile di solidarietà che la Costituzione impone e che le leggi sanzionano con reati tipo l’omissione di soccorso».

Privo di senso appare anche una possibile distinzione tra italiani e migranti: «La Costituzione si riferisce alla persona umana, senza distinzioni di sesso, razza o provenienza geografica», spiega sempre Azzariti su la Repubblica.

Stessa valutazione anche rispetto la stretta sulle manifestazioni: «Le norme attuali sono molto rigorose, per lo più predisposte negli anni Settanta, ai tempi del terrorismo, quindi in una situazione di reale emergenza. Inoltre la Costituzione esprime un forte favore nei confronti della partecipazione politica in piazza che dovrebbe essere particolarmente sentita dai leader che si dichiarano populisti, ma che all’opposto scrivono norme per governare senza il controllo del popolo a cominciare dagli ostacoli posti alle manifestazioni. Interpreto così le pene più gravi per la minaccia e la resistenza al pubblico ufficiale che potrebbero punire pure forme verbali di dissenso e non azioni violente» (sempre tratto dall’intervista su La repubblica, ndr).

Una valutazione netta, ribadita e sostenuta nei giorni successivi all’approvazione del decreto in Senato da parte di altri costituzionalisti, come ad esempio Ugo de Siervo, ex presidente della Corte Costituzionale: “l’assurdità delle sanzioni previste, enormemente larghe, mentre vi sono una serie di accordi internazionali che impongono il salvataggio dei naufraghi” ha affermato de Siervo, aggiungendo un ulteriore spunto di analisi: “il legislatore non ha affatto considerato la diversità dei possibili comportamenti. Si pensi alla diversità tra una nave che si impegni sempre nel salvataggio e altri natanti che episodicamente o casualmente operino per salvare vite umane. Anche entrando in una logica repressiva occorre distinguere situazioni molto diverse tra loro”. Anche per lui, desta preoccupazione anche la parte relativa all’incremento di pena per reati contro i pubblici ufficiali, in riferimento all’ “estrema genericità della previsione di sanzionare anche comportamenti molto tenui nei riguardi di forme di resistenza o minaccia a una serie indefinita di pubblici ufficiali: non aver distinto con precisione a chi ci si riferisce porta al paradosso che ogni comportamento anche tenue di resistenza possa riguardare non solo i poliziotti, ma vigili urbani, i più diversi dipendenti pubblici, perfino gli insegnanti. Si tratta davvero di una norma a dir poco generica” .

Sono due voci, illustri certo, che vanno ad aggiungersi alla serie di critiche che si sono levate nei confronti di questo provvedimento, che è stato, per molti inspiegabilmente, firmato dal Presidente della Repubblica. Il Quirinale non ha ritenuto di valutarlo subito come incostituzionale: ha preferito esprimere “perplessità”. In particolare, Mattarella ha posto l’accento sulla mancanza di criterio per quel che riguarda le sanzioni nei confronti delle navi, in quanto non è inserito alcun tipo di distinzione: troppa vaghezza, troppa libertà di interpretazione.

Stessa vaghezza riscontrata negli articoli che parlano di oltraggio a pubblico ufficiale: nessuna specifica anche in questo caso, con il concreto rischio di veder comminata una pena a chi offenda, per esempio, un direttore di ufficio postale.

Un atteggiamento forse troppo accondiscendente, da parte del capo dello Stato.

Anche perchè non c’è solo la Costituzione, a “mettersi di traverso” a questo decreto. Ci sono anche una decina di accordi e trattati internazionali, tra cui la Dichiarazione universale dei diritti umani (1948), la Convenzione europea sui diritti dell’uomo (1950), la Convenzione sullo Statuto dei rifugiati o Convenzione di Ginevra (1951), la Convenzione internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (1966), il Patto internazionale sui diritti civili e politici (1966), la Convenzione internazionale sulla ricerca e il salvataggio marittimo (1979), la Convenzione Onu sul diritto del mare (1982), la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (2000).

E, naturalmente, come detto, la nostra Costituzione: in modo abbastanza evidente per quel che riguarda l’articolo 10 (L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici”), probabilmente anche rispetto all’articolo 2 (“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”).

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