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Niente Mes, per ora. Ma forse non hanno capito perché

Dai media mainstream più “europeisti” è impossibile capire il legame tra riforma tra Patto di Stabilità e Mes, e quindi anche le ragioni per cui il governo Meloni ha ritenuto possibile calare le braghe sul primo trattato e affidare al Parlamento il compito di rifiutare il secondo.

Dai media giù “governisti”, al contrario ma non troppo, è impossibile capire le ragioni concrete (affidate a Salvini, figuriamoci un po’…) di entrambe le mosse.

Abbiamo perciò messo insieme due pezzi molto informativi tratti da testate specializzate in materia economica e finanziaria, che insieme raccontano una storia più comprensibile e meno “ideologica”.

Sulle maggiori restrizioni previste dai nuovi parametri del Patto di Stabilità il giudizio è unanime: è peggio di prima. L’unica “novità positiva” viene individuata in una flessibilità transitoria pari a tre anni (a partire dal 2025), passati i quali sarà notte fonda per la capacità di manovra indipendente di qualsiasi governo europeo. Ma a quel punto il governo Meloni non ci sarà sicuramente più e quindi, avranno pensato, se la veda a chi tocca.

Sul Mes, invece, l’insistenza di Francia e Germania – sposata appieno dai pasdaran “europeisti” – è più comprensibile se si guarda, come MilanoFinanza fa, allo stato di salute delle maggiori banche europee. Perché il “nuovo Mes”, comunemente chiamato “fondo salva-stati”, è tecnicamente un fondo salva-banche, perché di fatto inapplicabile per gli Stati a causa delle condizionalità incrociate con quelle del Patto di Statbilità

E qui si scopre che la Bce – non certo il Soviet supremo dei nemici del capitalismo – ha alzato i requisiti (leverage ratio) per sei banche “sistemiche”: Bnp Paribas, Commerzbank, Deutsche Bank, Société Générale, Kbc Group e Barclays Bank Ireland.

Due francesi, due tedesche, due anglosassoni (ci perdonino gli irlandesi…). E non certo le più piccole.

Perché sono decisamente troppo esposte verso i crediti derivati funzionanti “a leva” – gli stessi che furono il carburante per la grande crisi post-Lehmann Brothers – al punto da far sorgere il sospetto che facciano window dressing, ovvero si liberino degli “eccessi di rischio” nei giorni precedenti “gli esami di valutazione” dei vari enti di controllo, per poi ritornare ai giochi più speculativi subito dopo.

Messa così si capisce che le banche indicate sono quelle da considerare prime candidate ad operazioni di salvataggio in caso di tempesta sui mercati. Ma i costi, se si applica il “nuovo Mes”, dovranno essere condivisi da tutti i paesi dell’eurozona.

Quasi senza volerlo, insomma, questo Parlamento – hanno votato contro l’approvazione anche i Cinque Stelle, ma non i berlusconiani – ha fatto una cosa non stupida.

Politicamente rischiosa, certo, perché a Bruxelles (Parigi e Berlino) su certe cose non si scherza. E, palesemente, questo Parlamento italico non ha un “piano B” diverso dal seguire il carro euro-atlantico.

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Il Nuovo MES? Nasce già vecchio, da rifare

Guido Salerno Aletta – Agenzia Teleborsa

L’Italia ha sottoscritto, ma non ancora ratificato, il Trattato che riforma il MES, il cosiddetto Fondo Salvastati che fu varato nel 2012 insieme al Patto di Stabilità e Crescita (PSG), il Trattato che introdusse il cosiddetto Fiscal Compact, disciplinando così per circa un decennio i bilanci degli Stati dell’Unione europea in termini di limiti posti al deficit ed al debito pubblico.

Ora, però, dal 2024, è previsto un doppio cambiamento. Da una parte, dovrebbe entrare in vigore il nuovo Trattato sul MES, per il quale manca solo la ratifica dell’Italia; dall’altra verrebbe abbandonato anche il Trattato sul Fiscal Compact: per la disciplina dei bilanci pubblici si ritorna alle norme del Trattato europeo, modificando sulla base di un testo definito insieme tra Commissione, Consiglio e Parlamento europeo l’Allegato al Trattato europeo che precisa i limiti ai rapporti deficit/PIL e debito/PIL.

Le trattative tra i governi sono state particolarmente intense, e l’ultima occasione in calendario per trovare un accordo quest’anno è la riunione dell’Ecofin del 20 dicembre [e il nuovo trattato è stato efettivamente approvato, ndr].

C’è da ricordare inoltre che, mentre i limiti alla finanza pubblica stabiliti sulla base del Trattato europeo si applicano a tutti gli Stati aderenti all’Unione, il MES è adottato e si applica ai soli Stati che hanno scelto l’euro: questo meccanismo servirebbe ad evitare che il default del debito pubblico di uno Stato aderente all’euro, o di una sua istituzione finanziaria, possa scatenare una crisi sistemica che incida sulla stabilità della moneta unica.

La stretta correlazione tra i criteri europei in materia di bilanci pubblici e condizioni per l’attivazione del MES viene sancita nell’Allegato III del nuovo Trattato, in cui sono esplicitate le condizioni a cui possono essere concessi prestiti agli Stati, sia quelli precauzionali che quelli di emergenza.

A ben ragione, dunque, tutti i governi italiani hanno sempre sostenuto la stretta correlazione tra la riforma del MES e quella del PSG: visto elevatissimo rapporto tra debito pubblico e PIL che ha l’Italia, e considerato che l’ottenimento di un prestito in condizioni di emergenza è condizionato alla preliminare verifica della sostenibilità del debito, risulta indispensabile stabilire con precisione come venga stabilita la sussistenza o meno di questa “condizione di sostenibilità”.

E’ ovvio che ci sono i giudizi delle Agenzie di rating, che attribuiscono a ciascuno Stato un grado di solvibilità cui corrisponde il pagamento di tassi di interesse sul debito che corrispondono ad un più o meno elevato “premio al rischio” corso dai sottoscrittori dei titoli, ma rinviare esclusivamente a queste valutazioni significherebbe rendere del tutto superfluo il giudizio del Consiglio dei Governatori del MES che decide all’unanimità non solo sulla sostenibilità del debito in essere del Paese che ha chiesto il prestito di emergenza al MES, ma anche sulla capacità di restituire queste stesse somme eliminando gli squilibri che hanno determinato la situazione di crisi.

Non basta infatti affermare che il prestito di emergenza del MES, deve essere concesso a “condizioni di severa condizionalità”, nell’ottica del creditore privato: il Consiglio dei Governatori deve avere un parametro più preciso per poter intervenire ed eventualmente per condizionare l’intervento di emergenza ad una preventiva ristrutturazione controllata del debito pubblico del Paese che chiede un prestito di emergenza: questo è il punto cruciale per l’Italia, che ha un elevatissimo rapporto debito/PIL.

Questo “parametro politico” non può che essere rappresentato dalle regole che gli Stati aderenti all’Unione devono rispettare per i propri bilanci, e sulla cui base la Commissione europea adotta le occorrenti Raccomandazioni ed eventualmente, nel caso di sforamento, apre una Procedura di infrazione per deficit eccessivo ovvero per debito eccessivo.

Il nuovo Trattato MES, ed in particolare l’Allegato III, furono scritti nel 2020, quando era in vigore il Trattato sul Fiscal Compact, di cui si riprendono l’impostazione e le condizioni.

Uno Stato può ottenere una linea di credito precauzionale (Precautionary Conditioned Credit Line, PCCL) solo se soddisfa le seguenti condizioni:

1) non essere soggetto alla procedura per disavanzi eccessivi;

2) rispettare i seguenti parametri quantitativi di bilancio nei due anni precedenti alla richiesta di assistenza finanziaria:

– un disavanzo inferiore al 3% del PIL;

– un saldo di bilancio strutturale pari o superiore al valore di riferimento minimo specifico per Paese;

– un rapporto debito/PIL inferiore al 60% del PIL o una riduzione di questo rapporto di 1/20 all’anno;

– non evidenziare squilibri eccessivi nel quadro della sorveglianza macroeconomica dell’UE;

– presentare riscontri storici di accesso ai mercati dei capitali internazionali a condizioni ragionevoli;

– presentare una posizione sull’estero sostenibile;

– non evidenziare gravi vulnerabilità del settore finanziario che mettono a rischio la stabilità finanziaria.

Già leggendo questo elenco di condizioni, in particolare quelle relative al debito che deve essere inferiore al 60% del PIL e che nel precedente biennio alla richiesta deve essere stato ridotto di 1/20 l’anno, se ne ricava la assoluta inagibilità dello strumento del credito precauzionale.

Sulla base del nuovo Trattato MES, nessuno Stato europeo potrebbe ricevere una linea di credito precauzionale.

A questo proposito, l’Articolo 14 dispone che “Il Consiglio dei governatori può decidere di variare i criteri di ammissibilità applicabili all’assistenza finanziaria precauzionale del MES, e modificare di conseguenza l’allegato III. La modifica entra in vigore dopo che i membri del MES hanno notificato al depositario l’avvenuto completamento delle procedure nazionali applicabili“.

Questo significa che il Consiglio dei Governatori potrebbe decidere di modificare unicamente le condizioni di ammissibilità per l’assistenza precauzionale, ma che queste dovranno comunque essere ratificate da tutti gli Stati membri.

Sempre nell’Allegato III si prevede che la linea di credito di emergenza, soggetta a condizioni rafforzate (Enhanced Conditions Credit Line, ECCL), possa essere concessa ai membri del MES “cui il mancato soddisfacimento di alcuni criteri di ammissibilità preclude l’accesso a una linea di credito condizionale precauzionale, ma che presentano una situazione economica e finanziaria generale comunque solida e un debito pubblico sostenibile“.

Ma non c’è nessuna disposizione che consenta al Consiglio dei Governatori di modificare questa disposizione: si rimane nella incertezza più completa, a meno di non ricorrere per analogia al rispetto delle norme ancora in discussione per rimpiazzare il Fiscal Compact. Ma è una questione aperta e delicatissima.

A parte la singolarità della affermazione secondo cui chiederebbe un prestito al MES uno Stato che gode di buona salute economica e finanziaria, anche in questo caso occorrerebbe riscrivere l’Allegato III per raccordarlo alle future norme europee in tema di sostenibilità delle finanze pubbliche.

Se non venisse modificato, chiarendo la portata di queste clausole circa la sostenibilità del debito, il nuovo Trattato MES servirebbe solo a far scattare il procedimento semplificato di ristrutturazione che viene introdotto dall’Art 12 del nuovo Trattato, in base al quale “A tutti i titoli di Stato della zona euro di nuova emissione con scadenza superiore a un anno emessi a partire dal 1o gennaio 2022 si applicano clausole di azione collettiva con votazione a maggioranza singola“.

In pratica, viene solo oliato il sistema che fu imposto alla Grecia dalla vecchia Troika, composta da Commissione, Bce e Fmi: prima ristrutturi il debito, poi ti fornisco l’assistenza finanziaria, ma alle mie condizioni.

Scritto ai tempi del Fiscal Compact, è inutilizzabile dagli Stati.

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Sei banche nel mirino Bce sulla leva. Per la prima volta la Vigilanza alza i requisiti. Coinvolti i big francesi e tedeschi

Francesco Ninfole MilanoFinanza

Per la prima volta la Vigilanza Bce ha definito requisiti specifici relativi alla leva di sei banche europee. Si tratta di Bnp Paribas, Commerzbank, Deutsche Bank, Société Générale, Kbc Group e Barclays Bank Ireland.

A questi istituti la Bce ha imposto negli esami Srep un leverage ratio superiore dello 0,1% rispetto al 3% richiesto a tutti i gruppi europei. Le banche sistemiche, come per esempio Bnp Paribas e Deutsche Bank, devono inoltre rispettare requisiti ulteriori sulla leva previsti dalla disciplina internazionale. I gruppi hanno comunque valori superiori a quelli richiesti.

La Vigilanza guidata da Andrea Enria (da gennaio dalla tedesca Claudia Buch) ha però mostrato un’attenzione crescente su questo fronte.

Le parole di Enria

«Stiamo esaminando i rischi particolari che possono causare una leva finanziaria eccessiva, come per esempio avviene per le banche con posizioni particolarmente ampie in derivati o in operazioni di finanziamento tramite titoli», ha detto Enria nella conferenza stampa sugli ultimi Srep.

Un ulteriore elemento indicato dal presidente della Vigilanza riguarda «un’eccessiva variabilità intorno ai giorni di reporting che potrebbe segnalare un comportamento di window dressing da parte delle banche».

In altri termini, gli istituti di credito avrebbero ridotto le esposizioni prima delle date di reporting, per poi aumentarle dopo la scadenza. In questo modo è possibile mostrare valori migliori sulla leva.

Le richieste della Bce

Il leverage ratio è un indice di capitale non ponderato per il rischio, a differenza del Common Equity Tier 1 (Cet1) che può essere influenzato dalla capacità delle banche (in particolare quelle tedesche e francesi) di utilizzare le ponderazioni per il rischio previste dalle regole di Basilea.

In tema di leva, la Bce ha fissato anche orientamenti non vincolanti per sette banche. In questo caso la Vigilanza ha considerato scenari di stress e ha definito requisiti aggiuntivi (add-on) per gli istituti che rischiano una caduta rilevante del leverage ratio.

La Bce ha imposto anche add-on per otto banche sul leveraged finance, cioè su finanziamenti a imprese molto indebitate, e per 20 istituti sugli npl. Inoltre tre banche hanno ricevuto richieste in materia di liquidità: la Vigilanza ha indicato periodi di sopravvivenza minimi e una riserva specifica per valuta.

Altre misure qualitative hanno riguardato soprattutto governance interna, rischio di credito e adeguatezza patrimoniale, rischio di liquidità e tasso.

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3 Commenti


  • Salvatore magri

    Il MES riformato è finito, punto. L’inizio dell’articolo è, a voler essere benevoli, inutilmente ironico nei riguardi di Salvini. Basta ricordare che la Lega il 2 febbraio 2012, all’atto della Ratifica del Trattato intergovernativo fra i Paesi dell’euro, votò contro. E così continuò a fare per tutte le volte in cui si è dato mandato(?) ai ministri delle finanze di trattare per la modifica del MES( trovatemi negli atti parlamentari un mandato esplicito, e non con il favore delle tenebre, in cui la Lega ha votato a favore. Non fosse altro perché i capi economici della Lega Prima Borghi, poi Bagnai, vigilavano perché economisti fortemente contrari al Trattato e alle sue modifiche. Le quali modifiche fra l’altro, all’art. 35 prevedono che
    il Comitato direttivo e il Direttore del MES godono di” Immunità totale” presso i 20 paesi dell’area euro per qualsiasi atto o fatto riguardante la gestione del MES. Questa è una delle perle di cui non godono nemmeno gli ambasciatori quando rappresentano i loro Paesi all’estero, figuratevi tutto il resto. Su cui non riporto altre perle, perché non ESISTE.in quanto non ratificato.


  • Alessandro

    articolo davvero ILLUMINANTE!


  • Ettore

    Vogliamo ingrassare ancora Germania e Francia.Dai da bravi

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