Fatta la legge, già pessima, e immediatamente annullato ogni effetto per le imprese che non dovessero rispettarla.
In pratica la circolare “esplicativa” blocca la possibilità che gli ispettori del lavoro sanzionino le imprese che non abbiano provveduto a “formare” gli apprendisti per il lavoro che devono fare. Di fatto è il riconoscimento alle aziende del vantaggio di poter usare il contratto di apprendistato per far lavorare la gente con uno stipendio più basso e con vantaggi fiscali, truffando la legge stessa oltre che i dipendenti.
Per i dettagli, ecco come IlSole24Ore, quotidiano di Confindustria, saluta la circolare.
Le novità della circolare
Giampiero Falasca
La circolare sull’apprendistato emanata ieri dal Ministero del lavoro (n. 5/2013) aiuta a capire alcuni passaggi importanti di questo contratto. Il Ministero spiega, innanzitutto, quando il datore di lavoro può essere sanzionato per non aver svolto correttamente la formazione. Viene chiarito che gli ispettori, prima di applicare le sanzioni, dovranno identificare l’effettiva responsabilità del datore di lavoro, ed anche la portata della violazione.
Inoltre, dovrà essere valutata la possibilità di recuperare il “debito formativo” accumulato; se questa possibilità esiste, gli ispettori dovranno emanare la c.d. disposizione, un ordine dal datore di lavoro di colmare i ritardi accumulati entro un termine perentorio. E’ un approccio corretto, che mette al centro dell’attività di vigilanza il risultato concreto (l’effettività della formazione) piuttosto che semplice ricerca di ragioni per applicare delle sanzioni.
La circolare ricorda, poi, che con la legge Fornero è stata riconosciuta la possibilità di assumere apprendisti per un numero complessivo di 3 unità, ogni 2 lavoratori specializzati e qualificati presenti in azienda; il rapporto scende (1 apprendista per ogni dipendente qualificato) per le aziende il cui organico è inferiore alle 10 unità. In caso di assenza di lavoratori qualificati, si possono comunque assumere 3 apprendisti, e per le imprese artigiane resta confermata la normativa speciale, che prevede limiti diversi.
Il Ministero spiega, inoltre, il funzionamento dei c.d. oneri di stabilizzazione, ricordando che ciascun datore di lavoro può assumere nuovi apprendisti solo qualora abbia mantenuto in servizio (rinunciando, quindi, a dare disdetta al rapporto al termine del periodo formativo) almeno il 30% degli apprendisti assunti nei 36 mesi precedenti (tale limite è temporaneo, e salirà al 50% dal 18 aprile 2015). Sono esclusi dalla base di computo i rapporti cessati durante il periodo di prova, per dimissioni o per giusta causa. La circolare osserva che la regola della stabilizzazione non si applica quando il datore di lavoro non ha assunto apprendisti nei 36 mesi precedenti o, comunque, se durante questo periodo non sono venuti a scadenza dei contratti.
Infine, la circolare spiega che se un lavoratore ha già lavorato presso un’azienda (magari con un contratto diverso, ma con le stesse mansioni), può comunque essere assunto come apprendista, se il periodo precedente ha avuto una durata non superiore alla metà della durata massima dell’apprendistato prevista dal contratto collettivo.
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